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TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN EPOCA COVID

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN EPOCA COVID

Per stabilire il trattamento giuridico e economico delle assenze del personale della scuola bisogna riprendere alcuni concetti  fondamentali

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità (fino a risoluzione della sintomatologia e a due test negativi per la ricerca di SARS-CoV-2 a distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro)

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

La fragilità. La Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 4.9.2020: “Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto a patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. L’età del dipendente, come precisato dalla circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1585/2020, “non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di morbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 – ISS Covid-19)”. Il D.L. n. 104/2020, all’art. 26, comma 1 bis, qualifica fragili i “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

  1. Personale a tempo indeterminato per il quale l’assenza è equiparata al ricovero ospedaliero, non viene computata nel periodo di comporto, non sono previste decurtazioni economiche, non è prevista la visita fiscale. (art. 87 c. 1 DL 18/2020 convertito L. 27/2020, come modificato da art. 26, comma 1-quinquies, DL 104/20 convertito con modificazioni in  legge 126/2020)
  • Docente/ATA positivo al covid-19  per cui è stato formalmente disposto dall’ASL un provvedimento di isolamento.
  • Docente/ATA per cui  è stato formalmente disposto dall’ASL un provvedimento di quarantena a seguito di  contatto con un soggetto positivo Caso n. 3
  • Docente /ATA per cui  è stato formalmente disposto dall’ASL un provvedimento di quarantena perché convivente con persona positiva.
  1. Lavoratori fragili. Su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria inviandolo a visita presso Enti competenti alternativi, tra i quali:  l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali; le Aziende sanitarie locali;  i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Art. 26, dl 104/20 convertito con modificazioni in L. 126/2020 Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena, “c.2 Fino al 15 ottobre 2020 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”.

  •  L’assenza è equiparata al ricovero ospedaliero, non viene computata nel periodo di comporto, non sono previste decurtazioni economiche, non è prevista la visita fiscale.

N.B. nel medesimo articolo “… A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”

  • Inidoneità temporanea del lavoratore fragile ( docente) intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato. Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. L’assenza viene computata nel periodo di comporto, non sono previste decurtazioni economiche, non è prevista la visita fiscale.  Il posto resosi disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze (Nota ministeriale n.1585 11.09.2020).
  • Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore (ATA)   dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell’articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell’Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente. (Nota ministeriale n.1585 11.09.2020).
  1. Personale a tempo determinato
  • E’ escluso dall’applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei.
  • Se il lavoratore che richiede di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento risulti inidoneo temporaneamente alla mansione,  sarà collocato dal dirigente  in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. (Nota ministeriale n.1585 11.09.2020).
  • Per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all’interno del profilo professionale di cui trattasi. (Nota ministeriale n.1585 11.09.2020).

CCNL 2006/09 “ART.19 – FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO 1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.”

  1. Docenti o ATA genitori conviventi con figlio minore di anni 14 in quarantena disposta dal DdP per contatto verificatosi in ambiente scolastico o strutture per attività sportive, musicali o linguistiche pubbliche e private.
  • Fino al 31 dicembre 2020, possono a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o, qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, a usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito al 50%, nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, qualora questa sia riconosciuta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, (Art. 21-bis L. 126 di conversione con modificazioni del  DL 104/2020).Il personale che usufruisce di questo congedo può essere sostituito.
  1. Estensione del congedo parentale

L’articolo 22 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (decreto ristori), in particolare, modifica quanto già previsto dall’articolo 21 bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020.

  • L’astensione dal lavoro opera anche per i figli minori di 16 anni (non più 14 anni). Ma attenzione, per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni il congedo non viene retribuito.
  • La norma si applica anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di anni sedici.

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