Le indicazioni qui riassunte, valide fino a nuove eventuali disposizioni, derivano dalla combinazione della nota del Ministero dell’istruzione a firma di Jacopo Greco (n. 8615 del 05.04.2020) e della circolare a firma del Ministro per la pubblica amministrazione (n. 2 del 02.04.2020).
Dirigentiscuola, nel mentre continua a supportare la categoria nel coacervo di disposizioni, spesso contraddittorie, auspica più sinergia tra Dipartimenti e Direzioni generali prima del Miur e poi degli UU.SS.RR., ricordando che i singoli provvedimenti e note sono soggetti all’informativa alle OO.SS. rappresentative, che possono richiedere, entro gg.5, il confronto soprattutto per prevenire disguidi e distorte o fantasiose applicazioni.
- Proroga delle supplenze di docenti e conferimento di nuove supplenze al personale della scuola
1.1. L’ attesa nota dell’Amministrazione, n. 8615 del 5.4.20 a firma di Jacopo Greco, anziché chiarire la portata dell’articolo 121 del D. L. 18/2020, l’ha di fatto disapplicato, solo precisando che esso entra in vigore il 17 marzo e non ha effetti retroattivi.
Per cui attendiamo che sia il già sollecitato Ufficio di Gabinetto della Ministra a far luce su questo garbuglio. Ci sarà tempo per formalizzare il tutto tramite l’apposita funzione del SIDI, che dovrà comunque essere resa disponibile …dopo il chiarimento del “giallo” della scomparsa. Per ordine di chi non è dato sapere.
1.2. Nuove supplenze – per tutto il personale, docente e ATA – possono continuare a essere conferite, in assenza dei titolari e se ritenute necessarie per assicurare/potenziare la DAD. E’ qui come se fossimo in regime ordinario… come è giusto che sia!
Non si pongono, per le singole istituzioni scolastiche, problemi di budget, poiché quest’ultimo è riferito nel suo complesso al Ministero: dovranno solo validare e inserire nel SIDI alla data del 15 aprile le supplenze conferite dal 17 marzo 2020.
- Il lavoro agile
Costituisce modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, non giustificante il solo lavoro straordinario. E’ predisposto dal dirigente scolastico prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi come codificati dalla legge 81/2017 o previsti nel contratto.
2.1. E’ ineliminabile per il DS, per il personale docente, per il personale amministrativo e tecnico: che limitano la presenza fisica nei luoghi di lavoro – con l’adozione delle generali prescritte cautele – alle attività, possibilmente concentrate nella sede principale, che risultino essere strettamente improcrastinabili (quali, ma solo a titolo di esempio, quelle figuranti nella circolare 2/2020) e impegnandosi, a turnazione ed escludendo le categorie di cui al penultimo punto 4, un contingente minimo (anche inferiore ai parametri della legge 146/1990, assunti qui a riferimento);
2.2. Laddove il lavoro agile non sia fattibile, come nel caso dei collaboratori scolastici e figure affini, il dirigente scolastico dovrà far loro consumare le eventuali ferie residue dell’a.s. 2018-2019 e poi, con un provvedimento formale, li esonererà dalla prestazione contrattuale ma sempre con l’obbligo di tenersi a disposizione nel caso sorga una – motivata – necessità della loro presenza in sede.
E’ legittimo richiedere al personale in lavoro agile periodici, essenziali, report circa il suo svolgimento ed eliminando ogni aspetto burocratico-formale.
- I benefici aggiuntivi per i permessi della legge 104/1992
Mantenendosi la retribuzione al 100%, ai 3 giorni ordinari mensili si aggiungono 12 giorni da usufruire entro il periodo 1 marzo-30 aprile 2020, “compatibilmente con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni”, che il DS dovrà puntualmente motivare in caso di diniego.
Le due cifre si replicano per ogni assistito disabile grave dal richiedente, fermo restando che la fruizione, anche cumulata, dovrà comunque consumarsi entro il predetto lasso temporale.
Non si ravvisano le condizioni della fruizione a ore e si raccomanda di farlo in modo continuativo.
- Congedi parentali aggiuntivi
I dipendenti pubblici, in aggiunta a quelli ordinari previsti dalla legge 151/2001, possono fruire di ulteriori concedi parentali con effetto retroattivo dal 5 marzo e – al momento – fino al 13 aprile (la data del 3 aprile indicata nella circolare 2/2020 è antecedente al DPCM dell’1 aprile, che ha prorogato l’emergenza di ulteriori dieci giorni).
Le condizioni sono:
- a) retribuzione pari al 50%
- b) non oltre il dodicesimo anno d’età dei figli
- c) che non vi sia altro genitore già beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure disoccupato, oppure non lavoratore.
Soddisfatte queste condizioni, la circolare più volte menzionata puntualizza che questo congedo di natura straordinaria (e temporanea) può essere contemporaneamente fruito dall’altro coniuge se anch’esso lavoratore dipendente.
- Ulteriori benefici per particolari categorie di dipendenti
Ancorché qui la legge menzioni i soli dipendenti privati, anche quelli pubblici possono beneficiare sino al 30 aprile di assenze equiparate ai ricoveri ospedalieri, se:
- a) sono lavoratori disabili in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3 della legge 104/1992
o
- b) sono in possesso di certificazione medica di soggetti a rischio derivante da immunodepressione, oppure da esiti di patologie oncologiche, oppure dallo svolgimento di terapie salvavita.
Ovviamente, si conferma che queste categorie sono escluse dagli obblighi di presenza fisica nel luogo di lavoro.
- Vacanze pasquali
Non figura nella nota ministeriale né nella circolare della Funzione pubblica, ma è pacifico, che per i docenti (e per gli alunni-studenti) non vi è l’obbligo della DAD, che quindi hanno diritto alla disconnessione, nel periodo 9-14 aprile.