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Vademecum sulle prove invalsi e sciopero del 12 maggio

Vademecum sulle prove invalsi e sciopero del 12 maggio

Facendo seguito a due precedenti articoli pubblicati sul nostro sito l’8 maggio 2015 (I sindacati di base tentano di boicottare le prove INVALSI e Fallito il boicottaggio dei COBAS alle prove INVALSI )  forniamo ai soci e all’intera categoria un VADEMECUM contenente un sistemico decalogo dei comportamenti da tenere il prossimo 12 c.m., giorno di espletamento delle prove INVALSI e proclamazione dello sciopero da parte di alcune OO.SS.

Preliminarmente giova premettere che l’art.51, comma 2, del  D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha sciolto tutti i dubbi circa l’obbligatorietà delle prove INVALSI statuendo l’ordinarietà delle stesse: “le istituzioni scolastiche partecipano, come attività  ordinaria d’istituto, alle rilevazioni  nazionali  degli  apprendimenti  degli studenti, di  cui  all’articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.”

In claris non fit interpretatio!

Sul versante collegio docenti la problematica è, dunque, risolta a monte.I collegi non possono deliberare la <non> effettuazione delle suddette rilevazioni. Rimane, per certi versi aperto, ed entro certi limiti, il versante degli impegni contrattuali dei singoli docenti. Al pari di alcuni aspetti meramente organizzativi inerenti il giorno delle prove che proviamo a declinare.

CALENDARIO DEL 12 MAGGIO 2015

§  Prova di matematica(90’) formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o articolata relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c) relazioni e funzioni, d) dati e previsioni.

§  Prova di italiano(90’) costituita da tre sezioni (comprensione di testi narrativi, comprensione di testi informativo-espositivi, grammatica), con domande a scelta multipla o a risposta aperta univoca o articolata.

§  Questionario studente(30’) che permetterà di raccogliere informazioni sulle caratteristiche degli alunni, sul loro contesto familiare, sulle attività che svolgono dentro e fuori la scuola.

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI (Legge 146/90)

Sono servizi minimi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno scolastico o in particolari istituzioni scolastiche. I contingenti sono previsti esclusivamente per il personale dei convitti ed ATA, e servono per assicurare alcune prestazioni ritenute essenziali, ed i cui criteri  sono individuati nella contrattazione di istituto. Chiariamo subito che la somministrazione delle prove INVALSI non costituisce prestazione di servizi minimi  essenziali i quali vengono pedissequamente individuati dalla normativa vigente nell’ambito delle leggi 146/1990 e 83/2000 ed in applicazione del codice di autoregolamentazione allegato al CCNL/1999:

§  lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali e degli esami di idoneità;

§  adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni;

§  la vigilanza sui minori durante la refezione, ove eccezionalmente funzionante;

§  la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l’interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o agli apparecchi stessi;

§  la vigilanza degli allievi dei convitti nelle ore notturne;

§  la cura del bestiame nelle aziende agrarie;

§  la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti tossici.

Nessun insegnante, pertanto, può essere incluso nel contingente (a meno che non sostituisca il DS);

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE

Alla luce delle rivendicazioni sindacali in corso, ivi compresa la proclamazione dello sciopero nazionale nello stesso giorno, molti dirigenti scolastici solo la mattina del 12 maggio potranno valutare con contezza l’entità del personale in sciopero e quello in servizio e adottare, conseguentemente, le decisioni del caso. Vediamo le varie ipotesi.

Il docente non sciopera

Nella sua ora si svolgono regolarmente le prove INVALSI. Capotiche sarebbero comunicazioni di sciopero bianco o di sciopero cd. di funzione per il quale il docente sarebbe in classe, ma si rifiuterebbe di somministrare le prove INVALSI. Sono ipotesi di sciopero previste in altri comparti, ma non certamente nell’amministrazione scolastica.

Di fronte al diniego di somministrazione delle prove INVALSI il dirigente scolastico non ha altra alternativa che impartire <per iscritto> un preciso ordine di servizio  e notificarlo al docente. Ove il docente dovesse addurre, sempre per iscritto, atto di rimostranza il dirigente scolastico non  ha altra alternativa che reiterare, ancora per iscritto, l’ordine di servizio a fronte del quale il docente dovrebbe ottemperare. L’art.16 del D.P.R.3/1957prevede, infatti, che l’impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni. Quando, nell’esercizio delle sue funzioni, l’impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l’organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l’inconveniente.”  In ogni caso, ai sensi dell’art.17 dello stesso D.P.R. e dell’art.92, comma 3, lettl) del CCNL 2006/2009l’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla  legge penale.”

 E’ di tutta evidenza che, a fronte di un ulteriore diniego postumo rispetto alla reiterazione dell’ordine di servizio, si aprirebbero i presupposti per l’irrogazione di un provvedimento disciplinare nelle forme e nei tempi evidenziati negli articoli già pubblicati cui si faceva riferimento in premessa. Nello specifico:

avviare, nei confronti del personale che, a qualunque titolo, dovesse ostacolare e/o boicottare le prove, un procedimento disciplinare trasmettendo gli atti, entro gg. 5, all’U.S.R. , ovvero agli Uffici Provinciali,  qualora delegati dai DD.GG.,  atteso che la sanzione irrogabile non può essere ritenuta di “minore gravità” e, quindi, non rientrante nelle competenze del Dirigente Scolastico. In questo modo, peraltro, l’Amministrazione non potrà rimanere silente persistendo, anche in capo alla stessa, l’obbligo dell’azione disciplinare. Confidiamo, comunque, nella professionalità e nella deontologia del personale che, pur avendo mille ragioni per contestare, non può venir meno agli obblighi di servizio. E’ opportuno, infine, che le minacce, le diffide o quant’altro dovesse pervenire alle scuole,  venissero inviate sia al Miur che agli UU.SS.RR. in modo che l’Amministrazione possa valutare ogni possibile forma di tutela nei confronti dei Dirigenti e delle Istituzioni scolastiche  che gli stessi rappresentano”.

Il docente  sciopera. Obbligo di vigilanza.

Cosa può fare il dirigente scolastico che dovesse trovarsi a gestire una imprevista quantità di adesioni allo sciopero rilevabili solo la mattina dello sciopero?

Cosa non può fare

Non può sostituire il docente scioperante con altro docente a cui affidare la somministrazione delle prove, in quanto sarebbe passibile di comportamento antisindacale.

Cosa può fare

Può mandare in un classe altro docente a disposizione o libero da impegni di servizio (perché magari la sua classe è assente per vari motivi) per mero obbligo di vigilanza. Così come può utilizzare un collaboratore scolastico per la suddetta vigilanza ai sensi dell’art.7 del DPR 420/74 per il quale i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni affidati  in  casi  di particolare necessità  alla loro sorveglianza. Controversa è la questione se si possa cambiare classe ad un docente in servizio sempre per assicurare la mera vigilanza.

A tal riguardo va chiarito che la legge 146/90, nel  bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti, ha specificato che il diritto di sciopero va contemperato con il godimento di altri diritti fondamentali della persona e, soprattutto, con la necessità di garantire, comunque, la vigilanza sui minori. Principio che fa capo ai precettori, cioè ai singoli docenti (art.2048 del c.c.), ma anche al dirigente scolastico per gli aspetti organizzativi e gestori. La stessa Cassazione, con una recente Sentenza del 7 maggio 2010, n.17574, sia pur in ipotesi diverse dallo sciopero, ma sempre afferente la responsabilità dei docenti e del dirigente scolastico nei confronti di minori, ha ribadito dei principi di ordine generale estensibili a tutte le variegate ipotesi di vigilanza rinvenibili nel corso dell’attività scolastica. Nello specifico chiarendo che:

a) esiste un generale obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, in rapporto alla loro età ed al loro grado di maturazione, obbligo inevitabilmente più stringente nei confronti di alunni minorenni, al fine di evitare che gli stessi possano recare a se stessi o ad altri danni o possano essere esposti a situazioni di rischio e pericolo;

b) che in ogni caso l’istituzione scolastica ha il dovere di garantire la vigilanza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli stessi <sono a scuola>, fino al momento del subentro <almeno potenziale> della vigilanza dei genitori. Responsabilità in capo ai docenti sancita dall’art. 2048 del c.c. per il quale i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, ma anche in capo al dirigente scolastico che, per il suo ruolo organizzatorio e gestorio, deve poter dimostrare di aver adottato tutte quelle misure e cautele suggerite dall’ordinaria prudenza.

La prevalente giurisprudenza di merito conviene sul fatto che la somministrazione delle prove INVALSI costituisca un obbligo rientranti tra quelli previsti dall’art.29 del CCNL 2006/2009 (vedasi Sentenza Tribunale di Trieste 212/2012, Parma 441/2012, Livorno 870/2013, Terni 487/2013). Art. 29, comma 3, lett.c), che così recita:  “le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite ………… dallo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.”

Particolarmente indicativo il disposto della sentenza del tribunale di Trieste con la quale è stato rilevato che l’attività disomministrazione e correzione delle prove INVALSI può ben farsi rientrare tra le attività previste dall’art.29 del CCNL 2006/2009, essendo l’attività relativa alla loro correzione  inquadrabile come attività funzionale all’insegnamento, e quella relativa alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti, del pari doverosa ai sensi dell’art.29, comma 5 del CCNL 2006/2009”.

CORREZIONE DELLE PROVE

La correzione delle prove viene effettuata, di norma, il pomeriggio del 12 maggio, da parte dei docenti di italiano e matematica, o nei giorni successivi. In ogni caso la tabulazione ed il caricamento nelle rispettive maschere può essere effettuato da qualsiasi docente, anche di discipline diverse, perfino da personale di segreteria. E’ del tutto evidente che una cosa è la correzione delle prove, altro l’acquisizione delle stesse da parte dei docenti di italiano e matematica ai fini valutativi. Se la metodologia delle prove INVALSI è stata fatta propria nella delibera del collegio inerente la valutazione curriculare,  costoro dovranno prenderne atto e trarre dai risultati delle stesse ogni elemento utile ai fini valutativi di fine anno. Dovranno cioè, correzione a parte, assumerle come momenti della valutazione interna degli apprendimenti degli alunni.

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Alcune organizzazioni sindacali, in particolare i COBAS ed i CUB scuola, sostengono che ai sensi dell’art.2, comma 3, dell’allegato al CCNL 1998/2001, non è più possibile l’organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Totalmente diversa la nostra posizione, per le motivazioni su esposte, avallata da copiosa giurisprudenza citata in premessa, per la quale è possibile pensare a modalità di organizzazione del servizio per le quali:

§  è possibile, come ripetuto, mandare nella classe dove vi è un docente scioperante un altro docente per mero obbligo di vigilanza (raccomandandosi che lo stesso firmi ed apponga la dicitura ‘per vigilanza’);

§  è possibile, cambiare l’orario delle lezioni, prevedendo altresì anche uno spostamento di ore all’interno dell’orario di uno stesso docente, con l’avvertenza, però, di non fargli superare mai il proprio orario di servizio giornaliero;

Di conforto alcuni recenti pronunciamenti giurisprudenziali della Suprema Corte per i quali non si può far carico al datore di lavoro di accettare supinamente tutte le conseguenze lesive derivanti dall’astensione, purché non la impedisca. Non gli si può negare di far uso del suo potere organizzativo attribuito per neutralizzare almeno parte del pregiudizio che ne deriva a condizione che tale riorganizzazione del servizio avvenga eccezionalmente, marginalmente, e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali.

Ergo la sostituzione dei lavoratori in sciopero non è di per sé comportamento antisindacale (Cassazione, Sez.Lavoro, Sentenza 19 maggio -19 luglio 2011, n.15782).

CHIAMATA IN SERVIZIO DEI DOCENTI ALLA PRIMAORA

Nel CCNL 2006/2009 non è più previsto, come invece nel CCNL ’95, che i capi d’istituto possano disporre la presenza alla prima ora di tutto il personale docente non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero, ma soltanto la possibilità di valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del servizio. Sconsigliamo, pertanto, di adottare tale modalità organizzativa.

Alleghiamo il fac-simile dell’ordine di servizio e la reiterazione dello stesso.

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