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VADEMECUM SUPPLENZE SOSTEGNO

VADEMECUM SUPPLENZE SOSTEGNO

IL GINEPRAIO DELLE SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO
UN VADEMECUM OPERATIVO

Ebbene si! Le procedure per la nomina su posti di sostegno con cui molte istituzioni scolastiche sono in questi giorni alle prese è l’esempio evidente di come nel nostro ordinamento giuridico una ‘semplice’ convocazione di supplenti possa diventare un’impresa così ardua e complessa da sconfinare in una vessazione burocratica, spesso foriera di banali errori procedurali tali da inficiare l’intera procedura, e della cui responsabilità risponde sempre e comunque il dirigente scolastico. Con nocumento in primis dei ragazzi diversamente abili che vedono assegnati i docenti di sostegno non prima del mese di ottobre,  specie in quelle realtà scolastiche (professionali e tecnici) ad oggi restano scoperti decine e decine di posti di sostegno. Un sistema a dir poco parossistico, capace di infognare le segreterie scolastiche già decapitate dai recenti tagli di organico, nonché dalla presenza di personale proveniente dal ruolo dei collaboratori scolastici, personale spesso inesperto. Situazione a cui si aggiunge, anche quest’anno, l’oramai cronica assenza di migliaia di DSGA su tutto il territorio nazionale.

Un quadro desolante che, oltre a pesare in termini di responsabilità sui dirigenti scolastici, lede in primis il diritto allo studio di migliaia di studenti diversamente abili ad oggi per lo più privi del proprio docente di sostegno. Quando nel contempo giace inattuata una norma di legge che avrebbe dovuto consentire di confermare per tre anni, a richiesta della famiglia, il docente di sostegno fornito del titolo di specializzazione nella stessa scuola e sullo stesso alunno diversamente abile (art.14 del D.Lgs. 66/201, così come novellato dal D.Lgs.96/2019).

Una situazione kafkiana, che proviamo a sbrogliare, offrendo ai colleghi un piccolo vademecum operativo che consenta loro di districarsi negli adempimenti previsti dall’ultima Circolare Ministeriale n.38905 del 28 agosto 2019, indicandone le relative fasi:

I FASE
NOMINE DA PARTE DEGLI UFFICI TERRITORIALI DEI COMPETENTI USR
Attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli USR e/o delle scuole di riferimento;

II FASE
NOMINE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: GRADUATORIE D’ISTITUTO
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, e previa liberatoria da parte degli Uffici territoriali, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia:

 I FASCIA: senza distinzione di AREE (AD01, AD02, AD03, AD04)(1);
con distinzione di tipologia di handicap (EH: psicofisico, CH: videoleso, DH: audioleso);
 II FASCIA: senza distinzione di AREE (AD01, AD02, AD03, AD04) (1);
con distinzione di tipologia di handicap (EH: psicofisico, CH: videoleso, DH: audioleso);
 III FASCIA: senza distinzione di AREE (AD01, AD02, AD03, AD04) (1);
con distinzione di tipologia di handicap (EH: psicofisico, CH: videoleso, DH: audioleso);

(1) D.L. 104/2013

III FASE
NOMINE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: GRADUATORIE SCUOLE VICINIORI
In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art.7, comma 9, del Regolamento. Stessa procedura di cui alla FASE II.
NB: A tal riguardo vedasi la Nota MIUR n.2135/29.08.2019 che ha regolamentato la nuova funzione SIDI per l’individuazione, in caso di graduatorie esaurite, delle cd. scuole ‘viciniori’, prevedendo due criteri da utilizzare in sequenza:
a) nell’ambito dello stesso zonale a cui appartiene la scuola oggetto di ricerca;
b) fuori dall’ambito dello zonale a cui appartiene la scuola oggetto di ricerca, ma entro l’ambito della provincia.

IV FASE
NOMINE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: MAD DOCENTI ABILITATI
Così come previsto all’art.2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n.326, come modificato dal D.M. 15/07/2019 n.666, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione (MAD). A due condizioni da dichiarare nella domanda:
 che non risulti iscritto per posti di sostegno in alcuna graduatoria d’istituto;
 che presenti la MAD per una Provincia;
In caso di più istanze si darà la priorità ai docenti abilitati.

V FASE
NOMINE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: INCROCIO GRADUATORIE D’ISTITUTO
Ove, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno.
NB: includendo anche i docenti le cui classi di concorso non sono presenti nella scuola.

VI FASE
NOMINE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: MAD DOCENTI NON ABILITATI

Documenti correlati

Circolare Ministeriale n.38905 del 28 agosto 2019

Nota MIUR n.2135/29.08.2019

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