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Vicario: si puo’ esonerare e nominare il supplente?

Vicario: si puo’ esonerare e nominare il supplente?

Nelle more della definizione dell’organico potenziato di cui alla fase C) del piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/2016 previsto dalla ‘BUONA SCUOLA’ e, dopo tanto tergiversare, il MIUR con nota prot. 1875 del 03.09.2015, ha fornito chiarimenti per la concessione di esoneri e semisoneri da parte dei dirigenti scolastici. Nella citata nota si legge che i suddetti provvedimenti di concessione di esoneri e semiesoneri,  e le relative sostituzioni, potranno avvenire secondo le disposizioni di cui all’art. 459 del T.U., sia pur abrogato dall’art. 1 comma 329 della legge di stabilità 2015.

A questa ha fatto seguito un’ulteriore precisazione del MIUR che, a fronte di un quesito posto dall’USR-LOMBARDIA, ha confermato tale possibilità specificando che laddove i docenti individuati risultassero successivamente appartenenti ad una classe di concorso per la quale non sono possibili immissioni in ruolo nella suddetta fase C) per mancanza di aspiranti, il posto del docente esonerato rimarrà assegnato al supplente precedentemente nominato. Tale posto non  andrà calcolato nell’organico dell’autonomia determinando una decurtazione dei posti spettanti.

Come una nota ministeriale (nemmeno una circolare) possa disattendere una disposizione legislativa e far rivivere un articolato ad oggi abrogato, non è dato sapere. Tra l’altro la suddetta nota, pur richiamando i vecchi parametri di riconoscimento dell’esonero e semiesonero (per la scuola dell’infanzia e primaria-solo l’esonero-quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi, mentre per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero, quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi o, il semi esonero, quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi), a ben guardare non fornisce indicazione alcuna sulla tipologia di contratto a tempo determinato da stipulare, ma solo un indicazione ai competenti USR di informare i dirigenti scolastici della ‘possibilità’ di effettuare le nomine in oggetto e relative sostituzioni fino al completamento della fase C) relativa al suddetto piano straordinario di assunzioni”.

Indicazioni che alcuni USR hanno accolto (vedasi l’USR-LAZIO-nota prot.20614 del 04.09.2015) comunicando  che “il posto o lo spezzone orario lasciato libero dal docente esonerato o in semi esonero può essere coperto con nomina fino all’avente diritto”, mentre altri USR (leggasi USR-PUGLIA) hanno laconicamente disatteso rimandando semplicemente alla nota ministeriale senza indicazione alcuna sulla tipologia di nomina da effettuare.

Quale può essere, ad oggi, il comportamento più corretto da parte dei dirigenti scolastici?

Partendo dalla consapevolezza che si sta disattendendo una precisa disposizione di legge, resta la circostanza di ‘poter’ eseguire le indicazioni fornite dall’amministrazione. Indicazioni non certamente prescrittive, ma comunque bastevoli ad evitare un domani addebiti e responsabilità di natura disciplinare o erariale da parte della stessa amministrazione. O quanto meno addebiti per colpa grave o dolo!

Ergo, si può nominare il supplente sull’esonero/semiesonero del collaboratore con funzioni vicarie, però con nomina fino all’avente diritto.  Si ricorda a tal riguardo che l’art. 459 del T.U. prevedeva che ‘solo’ nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrativesi potesse disporre un provvedimento di esonero o  semiesonero. Attendendo, nelle more, l’autorizzazione del MEF.

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