I vincitori del concorso in Lombardia sospesi nel limbo in attesa della prossima sentenza- Subito diffida e poi ricorso al TAR per violazione art. 17 DL 104/2013

I vincitori del concorso in Lombardia sospesi nel limbo in attesa della prossima sentenza- Subito diffida e poi ricorso al TAR per violazione art. 17 DL 104/2013

I commi 2 e 3 del citato art. 459 del D.Lgs. 297/1994 prevedono che l’esonero dall’insegnamento può essere concesso ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria che collaborano con il dirigente scolastico quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi,e ai docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutte i gradi di istruzione con almeno 55 classi .

In particolare, il comma 5 dispone che, solo per l’a.s. in corso e solo nelle regioni in cui uno dei concorsi per dirigente scolastico banditi con D.D. 22 novembre 2004 e con D.D. 13 luglio 2011 non si è ancora concluso, possono ottenere l’esonero dall’insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dalle disposizioni vigenti ante riassunte, i docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole conferite in reggenza a dirigenti che hanno l’incarico presso un’altra scuola – per un numero non superiore a quello dei posti banditi, vacanti e disponibili – , dando priorità alle istituzioni con un maggior numero di alunni e ubicate in territori caratterizzati da specificità linguistiche.

Alla sostituzione dei docenti esonerati si procede, secondo il comma 7, con supplenze temporanee.

In base al precedente comma 6, gli incarichi di reggenza e gli esoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, di cui al comma 5, cessano alla conclusione del concorso di riferimento, dandosi luogo, in tal caso, alla nomina in corso d’anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nei limiti delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione alle scuole in questione di un dirigente scolastico titolare con incarico a tempo indeterminato.

Ebbene, nella stessa mattinata del giorno 7 marzo il neo ministro Giannini, forse ignaro della norma o male informato, interviene a sorpresa alzando il cartellino giallo e stoppando il direttore De Sanctis, ordinando, attraverso una nota firmata dal Capo Dipartimento dott. Chiappetta, il differimento della presa del servizio al 1° settembre 2014, con la motivazione di garantire la continuità didattica del servizio.

Nella nota il dott. Chiappetta cita, senza vergogna, le pressioni pervenute dai sindacati generalisti del comparto scuola come movente della decisione! Il dott. Chiappetta è agli ordini dei burosauri sindacali o rappresenta gli interessi dell’Amministrazione?

In un comunicato il ministro Giannini scrive che“ Immettere in ruolo i nuovi 355 presidi a marzo avrebbe infatti significato doverli spostare dalle cattedre che occupano attualmente e, di conseguenza, rimandare in aula i 355 vicari che erano stati nominati per coprire le dirigenze rimaste vuote. Con un balletto di insegnanti insopportabile a danno dei nostri studenti, molti dei quali sosterranno la maturità a giugno”.

Ma ora è chiaro che cosa si cela dietro, il sia pure doveroso, scrupolo della continuità didattica : la protervia dei sindacati generalisti di comparto, resi rappresentativi nell’area quinta dall’autolesionismo dei dirigenti scolastici, attuali e virtuali, che, ancora una volta, possono sperimentare ciò che  è una banale ovvietà, cioè la cura di chi rappresenta il 90% degli iscritti, non già di un’ininfluente appendice!

Dunque, ancora una beffa a danno dei 355 neo dirigenti che si vedono sospesi sino al prossimo 1° settembre in un limbo, con lo spettro ancora incombente di un prossimo pronunciamento della magistratura amministrativa, ormai avvitata su se stessa in una spirale infernale e che mena fendenti a dritta e a manca incurante, essa sì, dei diritti degli alunni e delle famiglie.

Con lo spettro di vedere ancora ripetersi quello che nei giorni scorsi è successo in Toscana, con  106 dirigenti scolastici disarcionati dallo loro scrivanie a distanza di due anni dall’assunzione del servizio.

E’ parimenti chiaro, ancorché non reso esplicito, il correlato obiettivo dei sindacati , e cioè quello di consentire nel frattempo il dispiegarsi del ricorso dei neo esclusi , quei docenti che avevano superato lo scritto  e ora si sono visti esclusi dalla nuova commissione in sede di ricorrezione. : Circa 100 docenti che erano già in graduatoria, giudicati idonei a diventare presidi, sono stati bocciati dalla nuova commissione. E sono circa 150 i docenti prima esclusi e ora fatti rientrare. Gli  ex idonei bocciati nella ricorrezione si trovano nella situazione di aver superato con successo una prova orale  annullata  dalla successiva ricorrezione delle loro prove scritte.

Tutti questi hanno riproposto ricorso. Che cosa succederà nella prossima udienza?

Altro che continuità didattica! Quì  il rischio è che si debba ripetere per una terza volta un concorso viziato dal comportamento contraddittorio di tutta l’Amministrazione, regionale e centrale, che dura purtroppo da anni.

La risposta dei 355 vincitori non può che essere quella di proporre subito ricorso al TAR per violazione del  comma 6, del succitato art. 17 del DL 104.

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