Già in un precedente contributo dal titolo PROROGA DEI CONTRATTI DI SUPPLENZA IN EPOCA DI CORONA VIRUS avevamo affrontato la questione della nomina dei supplenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche “in presenza” o chiusura della scuola. Ritorniamo sull’argomento alla luce di un mutato scenario epidemiologico che ha costretto tutte le istituzioni scolastiche a lavorare da remoto, e dover far fronte alle routinarie assenze del personale docente ed ATA con conseguente necessità di procedere alla stipula di contratti di supplenze brevi e saltuarie.
Lo faremo in maniera didascalica, ed immediatamente fruibile per i colleghi, consci che la novellata normativa di cui agli art.120 e 121 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e successiva circolare applicativa n. 392 del 18 marzo 2020 presenta, almeno per alcune questioni, un alveo interpretativo ancora da dipanare. Alveo che lascia ancora margini di discrezionalità decisionale che, in caso di mero errore, in nessun caso potranno configurare in futuro responsabilità erariale, salvo non si incorra in ipotesi di dolo o colpa grave.
E lo faremo senza sminuire lo sforzo che i vertici del Ministero stanno facendo per accompagnare, sia pur con inevitabili criticità, le istituzioni scolastiche nella gestione di questa complessa e delicata fase emergenziale, dissociandoci nel contempo dal fuoco incrociato delle cinque sigle sindacali rappresentative del comparto CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA. Sigle che all’unisono, con impavido ed improvvido atteggiamento, ai limiti della irresponsabilità, non solo hanno attaccato i dirigenti scolastici rei di stare esondando nell’esercizio del loro potere datoriale, cosa fin qui scontata, ma hanno perfino messo in discussione l’immane sforzo che all’unisono i docenti ed i dirigenti stanno compiendo per dare continuità all’azione didattica così improvvisamente interrotta a causa dell’evolversi del fenomeno pandemico. Blandendo (loro) il solito mantra della libertà d’insegnamento e spingendosi a tal punto da minacciare il patrocinio di ricorsi legali “a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”. Sic! Vedasi a tal riguardo il nostro comunicato SINDACATI NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS.
Vediamo le singole questioni
- SUPPLENZE in corso nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19
Nessun dubbio dovrebbe sussistere per le supplenze già in corso al momento in cui sono state sospese le attività didattiche o chiuse le scuole, da prorogare comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, anche se il titolare dovesse per avventura rientrare in anticipo.
Ciò perché l’art. 121, comma 1, primo periodo del D.L. citato vuole “favorire la continuità occupazionale”, nel quadro delle “ misure … di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica”.
I supplenti continueranno a rendere la prestazione a distanza, dichiarando il possesso e/o la disponibilità a usare i personali dispositivi (device, se sembra più elegante) o all’occorrenza quelli forniti dalla scuola.
- NUOVE SUPPLENZE durante i periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19
Qualora nel periodo di sospensione delle attività didattiche o di chiusura delle scuole un docente titolare (ma deve dirsi anche un assistente amministrativo o un assistente tecnico) comunichi una sua assenza per malattia o per altre cause previste dal contratto o dalla legge, si può (con sorvegliata discrezionalità) nominare il supplente, valendo – beninteso – il punto precedente per quanto riguarda gli occorrenti dispositivi per la prestazione a distanza: si può, con sorvegliata discrezionalità, se il dirigente ritiene necessario garantire gli essenziali livelli qualitativi del servizio offerto dall’istituzione scolastica, con le peculiari modalità imposte dall’emergenza.
Tratto comune ai punti 1 e 2 è la necessità di garantire i livelli qualitativi del servizio offerto dall’istituzione scolastica, con le peculiari modalità imposte dall’emergenza.
- DURATA dei contratti di supplenza
Nel caso di specie
- la legge vuole favorire la continuità occupazionale di questi supplenti, che è cosa diversa dal garantire il servizio offerto dall’istituzione scolastica. Quindi, essi vanno mantenuti in servizio fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ossia fino a che non si sia ripristinata la normalità;
- oltre al palese significato delle parole (continuità occupazionale) connesse a quelle di garantire e – in prosieguo – di potenziare il servizio, sovviene l’intenzione del legislatore, atteso che l’articolo in discorso è contenuto in un decreto legge, di straordinaria necessità e urgenza, che ha introdotto una corposa serie di misure di… sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica;
- però – a differenza della continuità del servizio, finanziata con l’ordinario già disponibile budget per le supplenze – per la continuità occupazionale vi saranno comunque risorse ulteriori, ed entro i limiti di queste ultime (e di quelle ordinarie che dovessero residuare) questa sarà assicurata.
- OBBLIGATORIETÀ della dotazione strumentale per lo svolgimento della prestazione lavorativa
Nei limiti delle (complessive) risorse assegnate (e disponibili) “ai sensi del primo periodo” si può altresì far ricorso a “personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Ciò “al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”, con una triplice annotazione:
- la norma si giustifica per quelle istituzioni scolastiche povere di strumentazioni tecnologiche e/o carenti nelle relative competenze dei soggetti professionali: docenti, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e non sembrando – per quanto sopra chiarito – dover riguardare i collaboratori scolastici o figure affini, benché menzionate dal decreto legge per una sorta di effetto trascinamento;
- il contratto è, ovviamente, a termine e può essere stipulato con personale anche di ruolo della propria o di altre istituzioni scolastiche;
- la stipula del predetto contratto può avvenire “anche in deroga a disposizioni vigenti in materia”, presumibilmente secondo le indicazioni ministeriali attese in tempi brevi.
- Nomina dei COLLABORATORI SCOLASTICI
In ragione delle mansioni dei collaboratori scolastici o figure affini, che escludono la possibilità di lavorare in remoto, la nomina di supplenti sarà giustificata solo se – nello stretto indispensabile – non si possono altrimenti garantire le presenze a scuola per attività indifferibili, come ad esempio la cura degli animali nelle aziende agrarie o delle derrate alimentari;
- Procedure di nomina dei 1000 assistenti tecnici nel I CICLO
Per quanto riguarda infine i previsti mille assistenti tecnici nel primo ciclo, per il supporto e il potenziamento della DAD e sino al termine delle attività del corrente anno scolastico, bisogna attendere la comunicazione delle apposite risorse finanziarie assegnate a ogni istituzione scolastica e le indicazioni per la loro quantificazione, individuazione e nomina.
Conclusivamente, attenendosi a queste indicazioni, eventuali sbavature sarebbero pur sempre coperte dallo stato di necessità. Sicché sono del tutto infondati i timori d’incorrere in responsabilità erariali, che richiederebbero pur sempre la presenza del dolo o della colpa grave e il cui onere della prova incomberebbe sulla Procura della delegazione regionale della Corte dei conti.
- funzione SIDI
In presenza di un titolare il sistema non consente la registrazione del contratto.
Sentito, per le vie brevi, il Capo Dipartimento, ha assicurato che dovrebbe partire a breve l’apposita funzione del SIDI-Covid19…salvo imprevisti tecnici.