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ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE

ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE

E’ stata pubblicata l’ordinanza con le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più co mmissari siano individuati per entrambe le classi. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati daicompetenti consigli di classe.  La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, costituiscono le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri indicati nell’ordinanza.

L’ Articolo 7 riguarda l’elenco dei presidenti di commissione e le istanze di nomina, al comma 3 lett. b) si stabilisce che  “hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali”.

La possibilità per i dirigenti scolastici del 1 ciclo di presentare istanza e essere nominati presidenti di commissione per gli esami di Stato del 2° ciclo non è un fatto scontato ma è frutto di una lunga battaglia portata avanti da DIRIGENTISCUOLA negli anni passati. 

 Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all’USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo. Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. La presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina. Il CSPI ha valutato positivamente la decisione di confermare anche per l’a.s. 2020/2021 le modalità di svolgimento dell’esame di Stato del secondo ciclo considerato che l’emergenza sanitaria è ancora ben lontana dall’essere sconfitta. In particolare viene sottolineata l’importanza dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica legato anche alle competenze di cittadinanza e Costituzione. L’esame è così articolato:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a)

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