A conferma di quanto già affermato in un precedente comunicato, il TAR Lazio ha rigettato l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche avverso l’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 che aggiunge l’art. 9–ter al decreto legge n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Norma, ricorderemo, che ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 anche in ambito scolastico, attribuendo ai dirigenti il compito di effettuare le dovute verifiche.
Nella parte motiva del provvedimento, il giudice amministrativo specifica, tra l’altro:
Considerato che forma oggetto di impugnazione un atto normativo con valore e forza di legge [omissis]; considerato, tuttavia, che la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri – l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi [omissis].
Considerata, altresì, l’assenza di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione ed alle nome interposte [omissis]…
Tanto riteniamo sia sufficiente per mettere ancora una volta in guardia la categoria dall’ennesima presa in giro partorita dall’industria dei ricorsi. Ricorsi, rammentiamo, di cui gli ideatori conoscono a priori l’infondatezza, ma che si azzardano ugualmente a proporre al solo scopo di battere cassa e fare proseliti. Pur sapendo che saranno respinti.
Il TAR è stato molto chiaro: la misura cautelare non può essere concessa per la mancanza di quei presupposti formali su cui si radica la competenza del giudice amministrativo, deputato a conoscere dei soli atti amministrativi, non di atti aventi forza di legge. L’unico organo deputato ad entrare nel merito della questione ed a poter sindacare un atto avente forza di legge è la Corte Costituzionale.
E ci risulta difficile credere che chi ha depositato il ricorso fosse ignaro di questi elementari principi processuali…