L’ assunta connotazione politica del procedimento D’Ambrosio, in un crescendo unanime d’indignazione della carta stampata e sui social, seguita dal preannuncio di interrogazioni parlamentari a raffica, impone, per correttezza, qualche riflessione!
Era successo con la docente Dell’Aria, sanzionata per non avere impedito che i propri studenti in una ricerca ponessero in relazione le leggi razziali del 1938 con i decreti Salvini sui migranti.
E lo si è replicato con il dirigente Alfonso D’Ambrosio, sottoposto a procedimento disciplinare dal competente Ufficio (U.P.D.) incardinato nella Direzione scolastica regionale del Veneto per avere – a quanto riferito nella contestazione di addebiti – messo in evidenza inadeguatezze della ministra Azzolina e manchevolezze dei vertici amministrativi.
Ora come allora il caso è diventato politico ovvero viene utilizzato per fare politica e attaccare il nemico di turno. Si dimentica o non si sa che esistono delle regole codificate, sotto il duplice profilo sostanziale e procedurale, il cui rispetto è d’obbligo: per i soggetti incisi e non meno per i soggetti attivi.
Ed è primario interesse dell’incolpato pretenderlo, se intende – giustamente – tutelare la propria integrità, di certo tutt’altro che garantita da – impropri – atti di clemenza ovvero affidandosi al cortocircuito di una decisione anch’essa tutta politica, sulla scia dello strepitio mediatico.
E’ suo interesse che venga accertato, alla stregua del combinato disposto delle apposite norme giuridiche primarie e pattizie, il legittimo diritto di critica nei confronti della ministra Azzolina con l’avvenuto rispetto dei dovuti canoni di correttezza e continenza, per consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’ interesse anche della categoria che ha diritto di sapere quando viene realmente violato il c. 7, art. 28 del CCNL d’Area, ovvero quando, esprimendo il proprio pensiero, non viene accusata di lesa maestà.
Le regole, per l’appunto! Nell’ordine:
- Fino a prova contraria, non potendosi né dovendosi intentare un processo a recondite e inconfessabili intenzioni, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero ha trasmesso, come atto dovuto, al competente UPD del Veneto due note (17/11 e 11/12/2020) contenente dei posti del collega D’Ambrosio – evidentemente, da tempo spiato – rectius – monitorato dalle Mata Hari di turno – sulla propria pagina Facebook, affinché valutasse eventuali violazioni e avviasse, di conseguenza, il previsto procedimento disciplinare. Post pubblicati tra ottobre e dicembre nei quali il D’Ambrosio avrebbe espresso dei giudizi su dirigenti scolastici vicini al Ministero, nonché sulla sua titolare e sui vertici amministrativi, siccome stimati suscettibili di valenza disciplinare e quindi produttivi di un comportamento doveroso (arg. ex art. 54, D. Lgs. 165/01).
- A seguire, la dottoressa Mirella Nappa, responsabile del competente UPD del Veneto, ha ritenuto – a differenza della stessa Ministra, che ha dichiarato di considerarla legittima – che la libera manifestazione del pensiero sia trasmodata in comportamenti scorretti, se non diffamatori e calunniosi verso la pubblica Amministrazione o suoi organi di vertice e altresì astrattamente integranti fattispecie di reato. Diversamente – e sempre fino a prova contraria – non avrebbe avviato il procedimento disciplinare e avrebbe legittimamente disatteso le segnalazioni del Dipartimento. Ha, invece, messo ben in risalto, nella chilometrica contestazione, la violazione dell’ art. 28, c. 7, lettera b del CCNL di area che prevede la sospensione fino a sei mesi. Quindi se c’è un responsabile è Mirella Nappa. I politici e la politica, se ritengono che la stessa abbia abusato del suo potere, dovrebbero chiedere le sue dimissioni o, quantomeno, la revoca dall’incarico, anche perché il procedimento avviato è palesemente nullo per violazione dei termini e questo la Nappa lo sa molto benissimo. Perché, allora, ha avviato il procedimento?
- Attivato l’obbligatorio procedimento disciplinare (art. 55-bis, comma 4, D. Lgs. 165/01), è privo di qualsivoglia fondamento giuridico (art. 14, comma 3, D. Lgs. 165/01) il da più parti preteso potere d’intervento della ministra Azzolina, così come è in radice precluso un ipotetico ordine di servizio del Capodipartimento (che qui manifesterebbe una clamorosa sua contraddizione!) o del Direttore generale dell’USR Veneto, poiché quelle attribuite dalla legge al responsabile dell’UPD sono competenze esclusive (art. 55-bis, comma 2, D. Lgs. 165/01) e pertanto qui non intercorrendo nessun rapporto di subordinazione gerarchica, bensì e tutt’al più, di dipendenza funzionale.
- Ne riviene che il collega D’Ambrosio, direttamente o sostenuto da un legale o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato, potrà tranquillamente chiedere l’annullamento dell’illegittimo provvedimento; in subordine dovrà addurre le sue ragioni in sede di contradditorio, che si concluderà con l’archiviazione del procedimento o, all’opposto, con una sanzione disciplinare.
- Nell’ipotesi che venga inflitta la sanzione (purché non concordata, nei limiti e nei termini previsti dall’articolo 55, comma 3, D. Lgs. 165/01), il solo organo che potrà annullarla, o ridurla, è l’adito Giudice del lavoro (art. 63, commi 1 e 3, D. Lgs. 165/01). E’ esattamente la conclusione della vicenda che ha riguardato la docente Dell’Aria, soddisfatta in Tribunale delle sue ragioni, dopo essere evaporati i nobili propositi d’intervento risolutivo dell’allora ministro dell’Istruzione e dell’allora influente ministro degli Interni per così dire chiamato in causa, vuoi per opportunismo, vuoi per precaria conoscenza delle norme.
- In esito alla pronuncia – definitiva – dell’Autorità giudiziaria potranno eventualmente ben sussistere, e fatti valere, gli elementi per sanzionare – se accertato – l’eventuale cattivo esercizio, ovvero l’abuso, del potere disciplinare posto in essere dal responsabile dell’UPD, nelle diverse sedi astrattamente possibili: disciplinare, civile-risarcitoria e anche penale.
Queste le norme… giusto per fare un po’ di chiarezza!
Giusto, quindi, l’intervento politico ma non per attaccare Ministra o Capo dipartimento, bensì per chiedere ragione del comportamento di chi, abusando del proprio potere e utilizzandolo in modo distorto, perseguita e distrugge dirigenti costringendoli perfino al suicidio. Personaggi del genere vanno rimossi prima che ci siano altre vittime.
Questo deve e può fare la politica a mezzo interrogazioni parlamentari e quant’altro previsto dalla legge.
La Giustizia, purtroppo, arriva dopo anni e i morti non risuscitano! Non si possono aspettare i tempi biblici della peggiore delle ingiustizie: il ritardo della giustizia!
Cos’ altro deve fare la titolare dell’UPD del Veneto prima che venga rimossa dal delicato incarico che richiede molto equilibrio?
I politici e la politica lo sanno che a causa dei continui attacchi e persecuzioni il dirigente Pecchini è stato indotto al suicidio?
Almeno dopo il nefasto evento qualcuno ha verificato la correttezza e la legittimità dei procedimenti avviati nei suoi confronti?
L’Amministrazione ha disposto ispezioni e ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti del o dei responsabili degli attacchi anche a mezzo stampa?
L’UPD avrebbe dovuto contestare loro la violazione “dei principi di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, di lealtà, correttezza e buona fede, posti alla base del rapporto di lavoro, e da mantenere nei confronti della parte datoriale e dei soggetti che fanno parte dell’organizzazione di appartenenza; del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n. 62/2013 il quale, stabilisce, all’art. 3, commi 2 e 3, che il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede ed evita situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione; all’art. 10 che nei rapporti privati il dipendente “non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione”, e all’art. 12 comma 2 che, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.”
Dovrebbe farlo ogni qualvolta il personale della scuola attacca, nell’esercizio delle funzioni e non da privato cittadino che esprime il suo pensiero, la parte datoriale, ovvero il dirigente scolastico.
Queste omissioni sono all’ordine del giorno, ma molto spesso non vengono contestate perché la legge è uguale per tutti ma non tutti sono uguali per la legge!!
Questo è …il caso politico!