E’ stata trasmessa dal Dipartimento educativo per il sistema di istruzione e formazione la nota n. 1494 del 26 agosto 2020, recante in oggetto Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato. Indicazioni tecnico operative.
In occasione dell’incontro sindacale, tenutosi sul tema in data 25 agosto, l’Amministrazione aveva già anticipato le proprie posizioni sulla problematica retributiva legata allo svolgimento delle attività concernenti il PIA ed il PAI, richiamando, a tal proposito, l’OM 16 maggio 2020, n. 11, attuativa del DL 8 aprile 2020, n. 22. Con la nota trasmessa in data odierna si conferma, pertanto, la natura ordinaria di queste attività, non assimilabili ad attività aggiuntive ed in quanto tali non retribuibili per l’espressa previsione normativa di cui all’art. 1, c. 2, del DL 8 aprile 2020 n. 22.
I dirigenti scolastici sono chiamati pertanto ad attenersi a quanto previsto dalla stessa OM 11/2020: a seguito della delibera del Collegio dei Docenti per le competenze ad esso riconosciute in materia di programmazione dell’offerta formativa e di valutazione degli apprendimenti, dovranno definire con propri atti le procedure di espletamento delle attività di recupero e integrazione, fermo restando l’obbligo di prestazione lavorativa delle attività deliberate.
Monolitica risulta, quindi, essere su questo punto la posizione dell’Amministrazione e, analogamente, resta fermo l’impegno del dicastero a restare a fianco dei dirigenti che, agendo nel rispetto delle disposizioni impartite, non dovranno temere le prevedibili diffide provenienti dal comparto, le cui richieste, avanzate nel corso dell’incontro del 25 u.s., sono rimaste inascoltate. DIRIGENTISCUOLA vigilerà sulla questione, pronta come sempre a schierarsi a tutela della categoria.
E’ appena il caso di evidenziare che il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI possano svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche. Per quest’ipotesi, l’art. 1, c. 9 ha destinato i risparmi, dovuti alla diversa configurazione delle Commissioni degli esami di Stato, per metà all’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e “per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021”. Di conseguenza, le attività successive all’inizio delle lezioni che costituiscano ore aggiuntive rispetto al normale orario di cattedra spettante al singolo docente saranno retribuibili.